Con un’interessantissima pronuncia del 05 luglio 2010 (n. 25527) la Corte di Cassazione, sez. II Penale, ha ritenuto che integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’articolo 612 bis del Codice Penale, anche due soli episodi di minaccia o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima costretta a modificare le proprie abitudini di vita.
Viene così ancor più efficacemente chiarita la nozione di “condotte reiterate” che il citato art. 612 bis c.p. richiede per la configurazione del reato di “atti persecutori” (cd. stalking): come peraltro già enunciato in una precedente pronuncia del 21 gennaio 2010 (n. 6417), la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui il concetto di “reiterazione” deve richiamare l’insistenza di una condotta, il rinnovarla e/o ripeterla. Da ciò ne consegue che il minimo necessario per incorrere in una “reiterazione” della condotta sarebbe per l’appunto il porre in essere almeno due condotte denotanti molestia o minaccia.
Per il testo della sentenza si veda: il Sole 24 Ore
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