La distruzione e/o l’occultamento di un contratto preliminare di vendita ad opera dell’agente immobiliare, a seguito del perfezionamento di un’operazione di commerciale innanzi al Notaio, può integrare gli estremi del reato previsto e punito dall’articolo 10 del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – ove è previsto che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le scritture contabili ma anche i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari“.
Con la sentenza n. 1377 del 17 gennaio 2012 la Corte di Cassazione, sezione III Penale, si pronunciava nel senso che “le scritture contabili che l’imprenditore ha l’obbligo di conservare, per garantire un adeguato controllo dell’attività imprenditoriale ai fini fiscali, non sono soltanto quelle individuate come obbligatorie dall’art. 22 del DPR n. 600/1973, ma anche tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Per quanto attiene alla figura dell’agente immobiliare è pacifico che la conclusione dell’affare ed il conseguente diritto alla provvigione per il mediatore coincide con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile, con la conseguenza, per quanto attiene agli aspetti fiscali, che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare ha natura di costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile. (Nella fattispecie, il contratto preliminare ben poteva ritenersi ricompreso, per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, tra la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione)“.
Per un ottimo articolo a firma di Federico Marrucci e per la massima ed il testo integrale della sentenza, ALTALEX
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