Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 11139 del 04 luglio 2012, si sono pronunciate stabilendo come “la riabilitazione dopo una condanna penale opera quale condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’iscrizione all’albo degli avvocati, dal momento che l’iscrizione pur sempre presuppone una valutazione della rilevanza deontologica dei fatti storici dei quali l’interessato si sia reso protagonista. Occorre infatti distinguere tra effetti penali di una condanna (così come di un provvedimento di irrogazione di pena a seguito di patteggiamento) e dell’eventuale riabilitazione, da un lato, e dall’altro l’accertamento dei fatti storici sui quali quella condanna si è basata e la valutazione deontologica sottesa al provvedimento d’iscrizione nell’albo opera su un piano diverso da quello del processo penale e della successiva riabilitazione. (Nel caso di specie la passata condotta del dott. A. praticante avvocato, è apparsa ostativa alla sua iscrizione nel predetto albo – valutazione fondata sulla reiterazione dei comportamenti censurabili, sulla diretta inerenza di tali comportamenti ad aspetti propri dell’attività forense e sul rilievo che essi sono stati tenuti quando l’autore, benché ancora praticante, era ormai in età sufficientemente matura per avere piena consapevolezza della gravità del proprio agire)“.
A seguito di tale pronuncia, quindi, è stato chiarito come la “riabilitazione” (quantomeno ai fini dell’iscrizione di un professionista all’albo degli avvocati) non operi come un effettivo colpo di spugna capace di eliminare per ciò solo ogni effetto pregiudizievole di una passata condanna penale, ma come ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia una facoltà, seppur limitata ed oggettiva, di poter valutare la condizione personale del soggetto che richiede l’iscrizione all’Albo anche alla luce di eventuali condanne oggetti di riabilitazione.
Per un ottimo commento a firma di Antonino Casesa e per la massima ed il testo integrale della sentenza, ALTALEX
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