Farmacie: possibile vendere prodotti dietetici solo in presenza di ricetta medica.

di | 29 ottobre 2012

Buonasera Avvocato, oggi pomeriggio mi sono recata presso la mia farmacia di fiducia per informarmi sulla possibilità di acquistare dei prodotti dietetici specifici per la mia persona. Chiedevo al farmacista informazioni circa i prodotti disponibili, ma questi mi diceva che per ottenere un preparato “calibrato” sulle mie esigenze avrei dovuto munirmi di specifica ricetta medica. Ma non è stata liberalizzata la vendita dei medicinali da banco compresi i prodotti dietetici?

Nello specifico caso dei prodotti terapeutici per terapia dimagrante devo purtroppo schierarmi dalla parte del farmacista che le ha richiesto la presentazione di specifica ricetta medica per il rilascio di preparazioni farmaceutiche calibrate: le cd. “preparazioni galeniche magistrali”, e cioè i medicinali specificamente “assemblati” dal farmacista all’interno della propria struttura, sono regolamentate (fra l’altro) dal D.LGS. 219/2006 relativo ai medicinali per uso umano.

Recentemente sull’argomento è intervenuta la Cassazione Penale (sez. III, sentenza 29.08.2012 n° 33386) ricordando come il legislatore abbia posto condizioni e limiti precisi alla integrazione della fattispecie derogatoria alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 219/2006, che prescrive un’autorizzazione A.I.F.A. o comunitaria per la produzione o commercializzazione di specialità medicinali, richiedendo a tal fine l’estemporaneità, nel senso che il medicinale galenico deve essere preparato dal farmacista per la specifica occasione, un limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità e una garanzia sanitaria, nel senso che tale preparazione deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione di ricetta medica.

Alla luce di quanto detto, quindi, appare legittima e doverosa la richiesta da parte del suo farmacista di specifica ricetta medica finalizzata alla preparazione di un composto calibrato sulle sue esigenze e sulla base delle specifiche indicazioni di un medico specializzato nelle malattie del metabolismo.

Per il testo del D.Lgs. 219/2006 si veda questo LINK mentre per un articolo di commento a firma di Simone Marani sulla citata sentenza della Corte di Cassazione si veda ALTALEX

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