Con la sentenza n. 33234 del 23.08.2012 la Sez. V della Corte di Cassazione Penale ha evidenziato come “nel provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima la distanza metrica, che l’indagato deve mantenere, non deve essere indicata necessariamente, in quanto, ai fini dell’integrazione della misura, è sufficiente che lo stesso invada in maniera percepibile e volontaria l’ambito ove la persona offesa esplica, ogni giorno, le proprie esigenze di vita“.
Nella predisposizione della misura, previa valutazione dei singoli essenziali presupposti applicativi, il Giudice è tenuto ad indicare le prescrizioni specifiche per garantire lo scopo della misura (protezione della persona offesa) ma anche per tutelare l’ulteriore libertà dell’indagato/imputato: se però da una parte è quindi necessario definire compiutamente l’ambito geografico di applicazione (indicazione specifica dei luoghi ai quali l’indagato non può avvicinarsi, eventualmente comprendendo anche i luoghi frequentati dai parenti della persona offesa), dall’altro la Cassazione fa notare come l’esatta indicazione della distanza a cui l’indagato deve mantenersi da tali luoghi non è elemento essenziale, dal momento che “la misura si può ritenere violata qualora la condotta dell’indagato si risolva in una percepibile e volontaria invasione dell’ambito nel quale la persona offesa esplica quotidianamente le proprie esigenze di vita”.
Per un ottimo commento a firma di Elena Salemi e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda ALTALEX
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