Le sanzioni amministrative accessorie si applicano anche in caso di patteggiamento.

di | 27 marzo 2013

Con sentenza datata 13.12.2012 (n. 48295) la Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, ha deciso che “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Infatti, in generale, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il giudice deve sempre applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla Legge come conseguenze del reato e, in particolare, nel caso di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186 C.d.S. prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni accessorie anche in tale caso“.

La Corte, infatti, chiarisce che “le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenze del reato (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488 del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981); e, nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di guida di in stato di ebbrezza, dal cui accertamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. E’ poi appena il caso di rilevare che l’art. 186 C.d.S., comma 2 quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui al del citato art. 186, commi 2 e 2 bis, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”.

Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex

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