Spettegolare con persone diverse di fatti diversi non è reato!

di | 5 giugno 2013

Con la brevissima ma interessantissima sentenza n. 17978 del 19.04.2013 la Sez. V della Corte di Cassazione ha deciso che “non sussiste il reato di diffamazione qualora la condotta di un soggetto consista nel comunicare circostanze sfavorevoli relative ad un terzo a differenti destinatari in momenti differenti“.

Il caso in esame riguardava un soggetto che avrebbe parlato separatamente con due persone diverse, riferendo a entrambe circostanze sfavorevoli su di un terzo: alla prima avrebbe riferito che il terzo aveva detto che il figlio della prima persona era drogato e alcolizzato, alla seconda avrebbe riferito che il terzo, in un’occasione, l’aveva insidiata. Pur avvenute in assenza del terzo denigrato (elemento costitutivo del reato di diffamazione) le suddette comunicazioni non avrebbero integrato il reato di diffamazione poiché “i fatti riferiti hanno il carattere della determinatezza e tuttavia, come premesso, sono appunto due fatti diversi; consegue che il requisito della comunicazione con più persone in relazione al medesimo fatto denigratorio) non si è verificato. Invero, ognuna della due persone è destinataria di una informazione denigratoria diversa. Si tratta dunque di due (distinte e separate) -maldicenze-, con riferimento alle quali non risulta integrato l’elemento costitutivo del delitto ex art. 595 c.p. della pluralità dei destinatari“.

Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza si legga Altalex.

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