Buone notizie per quei condomini che subiscono passivamente le molestie di vicini di casa poco inclini alla vita in comune. Con ordinanza del 10.12.2012 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Milano si è pronunciato in questi termini: “Se il vicino è molesto e compie atti persecutori il giudice può disporre, ex art. 282 bis c.p.p., l’allontanamento dalla casa familiare. Il reato ex art. 612 bis c.p. viene integrato anche nel caso in cui le minacce o le molestie siano recate in danno di più persone, costituendo per ognuna di esse motivo di stress e ansia, non essendo richiesto, ai fini della reiterazione della condotta, che gli atti persecutori siano diretti sempre e comunque nei confronti della stessa persona. Ciò sempre che, dalla molteplicità di tali atti, derivi per ogni vittima quel “turbamento” indicato dalla citata norma incriminatrice. La misura cautelare prevista dall’articolo 282 bis c.p.p. (allontamento dalla casa familiare) è applicabile per ogni genere di reato, non solamente per i fatti commessi in ambito intra-familiare, essendo più favorevole, in termini di limiti alla libertà personale, della misura che altrimenti dovrebbe essere imposta, ovvero il divieto di dimora nel territorio di un certo comune (ex art. 283 c.p.p.)“.
Si aprono quindi scenari positivi in caso di comportamenti ripetuti da parte di soggetti che vadano a minacciare, ingiuriare e disturbare senza motivo apprezzabile e con carattere di continuità gli altri condomini.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Manuela Rinaldi e per il testo dell’ordinanza, si legga Altalex.
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