Sul sito Penale.it è stata pubblicata un’interessantissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, che illustra l’orientamento dei Giudici in materia di insussistenza del reato di furto (art. 624 c.p.) in caso di duplicazione di files.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, infatti, argomentano per l’insussistenza del reato di furto previsto e punito dall’art. 624 del Codice Penale, in caso di duplicazione di files informatici, in quanto tramite tale operazione non viene a realizzarsi il cosiddetto “spossessamento” della “cosa mobile” di titolarità altrui, presupposti fondamentali per la configurazione dell’invocato reato. Con la duplicazione, infatti, i files restano sempre e comunque nella disponibilità del legittimo titolare (non realizzandosi quindi alcuno spossessamento); ma, questione ancor più rilevante, i files non possono essere considerati “cosa mobile”.
Sentenza ineccepibile nel suo argomentare tecnico-giuridico, il cui testo può essere analizzato seguendo questo collegamento.
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