Con la sentenza del 14 giugno 2011, n. 29616, la Sezione III della Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un importantissimo principio secondo cui, al fine della configurabilità del reato previsto e punito dall’articolo 2 del D.L. 463/83 convertito in L. 638/83, è necessaria l’effettiva verifica della corresponsione della retribuzione ai dipendenti, essendo tale esborso un presupposto essenziale della configurabilità del contestato reato; tale presupposto dovrà essere specificamente provato dalla Pubblica Accusa con idonei documenti e/o testimoni (oppure con gravi, precisi e concordanti indizi) e non potrà quindi ritenersi perfezionata la fattispecie criminosa ove manchino detti specifici requisiti probatori.
La massima giurisprudenziale enunciata è la seguente: “In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463/83 conv. in l. n. 638/83), la S.C. conferma l’orientamento, secondo il quale per il perfezionamento del reato, è necessaria l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, essendo l’esborso delle somme dovute ai lavoratori un presupposto indefettibile della fattispecie criminosa, che deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti, testimoni ovvero gravi, precisi e concordanti indizi“.
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