Con autorevole decisione, la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, reato previsto e punito dall’art. 570 del Codice Penale, ribadendo come “l’obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell’obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionarne penalmente l’inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all’indisponibilità, persistente, oggettiva ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze di vita minime“.
Con la sentenza n. 27051 del 11 luglio 2011, la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ha rinnovato il suo costante orientamento stabilendo una volta di più un metro di giudizio su cui basare un’eventuale condanna per la contestazione di una violazione degli obblighi di assistenza familiare (più volgarmente conosciuta nella semplice ipotesi della “mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento” da parte del genitore obbligato).
Per un commento a firma del dott. Alessandro Ferretti ed il testo integrale della sentenza, si rimanda a Altalex.
Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.