Le registrazioni di conversazioni tra presenti

di | 4 ottobre 2011

Con la pronuncia n. 18908 del 13 maggio 2011, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Penale, si è pronunciata sull’argomento delle registrazioni di conversazioni tra soggetti presenti (registrazioni audiovisive) stabilendo la liceità delle stesse ove tale attività venga espletata all’interno di determinati limiti, e comunque in mancanza di destinazione delle stesse registrazioni alla diffusione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio od altrui: non è quindi illecito registrare una conversazione tra soggetti presenti (essendo accettabile il rischio che una determinata conversazione possa essere documentata mediante registrazione), e la “privacy” viene violata solamente ove tale conversazione venga diffusa per scopi diversi dalla tutela di un diritto.

La Corte di Cassazione, infatti, ritiene che non sia stata violata alcuna delle previsioni di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003 poiché, non trattandosi di dati sensibili o giudiziari o comunque idonei a rivelare lo stato di salute, non risulta prospettabile alcuna violazione degli articoli richiamati dallo stesso art. 167; viene inoltre sottolineato che se i dati oggetto della registrazione non sono destinati alla comunicazione sistematica od alla diffusione, possono essere liberamente trattati senza dover preventivamente informare l’interlocutore e senza dover prima ottenere il suo consenso.

Per la massima ed il testo integrale della sentenza, unitamente ad un ottimo articolo di commento a firma di Alessandro Ferretti, si richiama Altalex.

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