Con la sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2011 (dep. 30 dicembre 2011) la Cassazione Penle, Sez. VI, ha enunciato il principio secondo cui “si configura il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) risulta introdotto dall’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, com’è dimostrato dalla sua collocazione normativa”.
La Corte ritiene, infatti, che ricorra l’ipotesi criminosa dell’art. 630 c.p. qualora mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta l’infans o l’amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Nel sequestro di persona a scopo di estorsione la persona è infatti strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto all’obbiettivo perseguito dall’agente, e la liberazione della vittima (adulta, infante, incapace od amente) potrà dirsi attuata quando essa sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale. Libertà personale che non è soltanto libertà di locomozione, ma comprende tutte le possibili estrinsecazioni della libertà personale stessa, quali ad esempio, le relazioni interpersonali.
In conclusione, la Suprema Corte determina che il richiamato art. 574 c.p. risulta voluto nel nostro sistema sanzionatorio a presidio prioritario della potestà genitoriale e del suo concreto esercizio, tant’è che trova collocazione tra i delitti contro l’assistenza familiare. La norma dell’art. 630 c.p. è invece inserita tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, con la conseguente duplice e convergente protezione, non solo dell’interesse pubblico che attiene all’inviolabilità del patrimonio, ma anche quello della tutela della libertà personale che, nel caso di persona sequestrata minore di età od infante, assume nell’economia del crimine un disvalore dominante.
Per il testo integrale della sentenza, si veda Penale.it
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