“Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica sul sito web gli annunci di donne che si offrono per incontri sessuali, senza porre in essere nessuna cooperazione, ma limitandosi a ricevere l’annuncio e svolgendo un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione“. Questa la massima enunciata dalla Sezione III Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 4443 del 03 febbraio 2012, in relazione alla punibilità della condotta di mera pubblicazione su siti Internet di annunci pubblicizzanti le prestazioni, anche eventualmente di natura sessuale, da parte di “professioniste” del sesso.
La Corte ritiene infatti che la condotta di chi si renda mero esecutore materiale della pubblicazione di siffatta tipologia di annunci debba andare esente da responsabilità penale, dal momento che tale limitato apporto “non organizzativo” si estrinseca solamente nel posizionamento di un messaggio e non in attività che possano in concreto agevolare e/o favorire l’attività sessuale dell’interessata. Il reato di cui si tratta, invece, può essere rilevato nell’ipotesi in cui alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente. Ciò non si è verificato nel caso in questione, in quanto il ricorrente non ha compiuto nessuna di queste attività, essendosi limitato a ricevere l’annuncio, corredato dalle foto, già in possesso delle escort, ed ha svolto un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.
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