Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile – con sentenza n. 2703 del 23.02.2012 – hanno stabilito che risulta essere possibile destinatario di sanzione disciplinare (variamente modulabile dal Consiglio dell’Ordine competente a seconda della gravità dell’omissione) l’avvocato che ometta di consegnare al cliente la fattura e/o la ricevuta al momento della percezione di un acconto sulla propria parcella.
Per un commento a firma del collega avv. Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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