Con la sentenza n. 9349 del 09 marzo 2012 la Sezione IV della Corte di Cassazione Penale ha stabilito che nel delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) sono da considerarsi vietati anche gli atti sessuali compiuti dal minore sulla persona dell’adulto, autore del fatto. Non rilevano, quindi, il comportamento inerte o passivo del reo e la partecipazione attiva o l’iniziativa della vittima.
Nel caso di specie è risultato quindi passibile di condanna il genitore che, presa visione di atti sessualmente rilevanti compiuti dalla figlia minore in presenza dello stesso e/o ricevuta una qualche attenzione da parte della figlia nel corso di dette sessioni (nel caso specifico si trattava di atti sessuali compiuti dalla minorenne su se stessa e di baci dati al padre nel corso di queste sessioni), non prendeva decisa iniziativa oltre alle labiali ed inutili raccomandazioni; il padre (che ben avrebbe potuto prendere iniziative fattive e concrete per neutralizzare le manifestazioni non appropriate di affetto della figlia) accettava invece per anni il comportamento della stessa e di conseguenza la condotta dell’imputato, pur di accondiscendenza, non veniva ritenuta dalla Corte qualificabile come meramente omissiva, ma veniva ritenuta partecipativa (il suo consenso alle iniziative della figlia veniva considerato implicito nella loro prolungata accettazione nonostante la possibilità di rifiutarle).
Per il testo integrale della sentenza citata, si veda Penale.it
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