Esercizio abusivo della professione anche in caso di “attività non riservate”.

di | 2 luglio 2012

Con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale hanno stabilito che costituisce esercizio abusivo di una professione punibile a norma dell’art. 348 del Codice Penale, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Per un eccellente articolo di commento a firma di Manuela Rinaldi e per il testo integrale della sentenza citata, si veda Altalex.

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