Con la sentenza n. 16150 del 02 maggio 2012 la Sezione VI della Corte di Cassazione Penale ha stabilito che in merito alle querele proposte nell’interesse di una persona giuridica, la legittimazione non spetta necessariamente al Consiglio di Amministrazione, ma è sufficiente la firma del legale rappresentante. Infatti, in mancanza di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare di una società di capitali, l’esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e non richiede un apposito e specifico mandato in quanto gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo.
Per un eccellente articolo di commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza citata, si veda Altalex.
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