Con la sentenza n. 38719 del 04.10.2012 la Sez. III della Corte di Cassazione Penale ha evidenziato come “la distinzione tra violenza sessuale e molestia a sfondo sessuale risiede nella coartazione dell’altrui volontà e nell’imposizione di un comportamento diretto ad appagare il proprio istinto sessuale, al quale la vittima non abbia la possibilità di sottrarsi, tipico della prima delle due fattispecie“.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (per tutte Cass. 12.5.2010 n. 2742; Cass. n 7369 del 2006) in tema di violenza sessuale, la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. Ancora, è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Cass. Sez. 3 26.10.2011 n. 45698). Il reato di molestia sessuale, è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale (per tutte Cass. 12.5.2010 n. 2742).
Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda ALTALEX
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