Con la sentenza n. 552 del 09.03.2012 il G.I.P. presso il Tribunale Penale di Roma ha giudicato che “l’imprescindibile presupposto per la prospettazione della fattispecie delittuosa di favoreggiamento della prostituzione è rappresentato dall’abitualità del comportamento, che, in quanto tale, determini un obiettivo miglioramento delle condizioni organizzative per l’esercizio della prostituzione. (Nel caso di specie, è stata ritenuta l’assoluta episodicità e l’occasionalità dell’involontario e marginale contributo prestato dall’imputato con l’accompagnare la fidanzata prostitua e la sua “collega”, nel luogo del meretricio. Pertanto l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste)“.
Nel caso in cui la condotta del soggetto non rivesta i caratteri di abitualità ma, per varie circostanze di fatto, possa invece essere identificata in un contributo occasionale all’attività della prostituta (in questo caso rafforzato dal legame sentimentale che la legava all’agente), non potranno essere ravvisati gli estremi di punibilità ai sensi dell’articolo 3, n. 4 e 7, della Legge 75/54.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Antonio Todero e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda ALTALEX
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