Patteggiamento, “sospensione condizionale” e “non menzione”: Conseguenze Pratiche.

di | 23 gennaio 2013

Circa un anno fa, mentre ero ancora all’Università, ho patteggiato la pena per un reato minore e mi è stata concessa la sospensione condizionale della pena insieme al beneficio della non menzione della condanna sul mio certificato. Adesso dovrei iscrivermi al Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di __________ per iniziare la pratica, ma mi è sorto un dubbio: dal momento che ho beneficiato della sospensione condizionale della pena e mi è stata concessa la non menzione della condanna, sono tenuto a comunicare al momento della domanda di iscrizione di aver patteggiato per quel reato minore o la sospensione e/o non menzione coprono anche questa eventualità?

Purtroppo devo subito darti una brutta notizia: dovrai necessariamente comunicare all’Ordine presso cui richiederai l’iscrizione di aver subito una condanna per un reato con sentenza ormai (data la tua domanda) passata in giudicato. Questo è dovuto al fatto che, nell’attuale sistema penale, la sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento è a tutti gli effetti equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.).

Il fatto di aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato penale (art. 175 c.p.) nulla muta in relazione al fatto che quella sentenza resta, comunque, un precedente che tu hai l’obbligo di segnalare nel momento in cui ti viene richiesto da un Pubblico Ufficio quale requisito per la valutazione della tua posizione.

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