Con la sentenza n. 3076 del 12 dicembre 2012, la Sez. V Penale della Corte di cassazione ha deciso che “integra il reato di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in luogo accessibile – non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti“. La Corte, inoltre, si sofferma sull’elemento psicologico nei delitti contro l’onore, ricordando come in dette fattispecie non sia necessaria la presenza del cd. “animus iniuriandi vel diffamandi” ma sia sufficiente il dolo generico (che può anche assumere anche la forma del dolo eventuale), in quanto basta in concreto che l’agente faccia consapevolmente uso di parole e/o espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.
Nel caso di specie, l’amministratore di un condominio, evidentemente esasperato dalla persistente morosità di alcuni dei condomini, decideva di realizzare una comunicazione da affiggere alla pubblica bacheca condominiale dove elencare i singoli soggetti morosi. Il Tribunale competente prima, e la Corte di Cassazione dopo, decidevano per riconoscere l’amministratore colpevole del reato di diffamazione commesso nei confronti dei soggetti morosi esposti alla “pubblica gogna”.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Maria Giuliana Murianni e per il testo integrale della sentenza, si veda LeggiOggi.it
Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.