Con la sentenza n. 47604 del 18 ottobre 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale hanno stabilito che “l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’art. 82 D.P.R. 309/90, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 c.p. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti“.
Questa pronuncia, particolarmente rilevante intervenendo con una motivazione molto dettagliata e tecnica sul fenomeno della diffusione e commercio di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, pare aver definitivamente eliminato la possibilità di vedere applicata la norma di cui all’art. 82 D.P.R. 309/90 (cd. “istigazione all’uso”) lasciando alla valutazione del Giudice incaricato di esaminare il singolo specifico caso la possibilità di applicare o meno il diverso reato di “istigazione a delinquere” previsto e punito dall’art. 414 c.p. – Bisognerà quindi, volta per volta, verificare se il soggetto che pubblicizza via internet semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza stupefacente abbia anche posto in essere quelle ulteriori condotte (ad es. informando l’acquirente di modalità concrete per l’estrazione del principio attivo dalle piante coltivate) che possono integrare il delitto di cui all’art. 414 c.p.
Per un ottimo e dettagliato articolo di commento a firma di Carlo Alberto Zaina e per massima e testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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