Con la sentenza n. 5909 del 06.02.2013 la Sez. IV della Corte di Cassazione Penale ha deciso che “(caso di un soggetto che, controllato dagli agenti intervenuti, alla richiesta di sottoporsi al test alcolimetrico opponeva rifiuto; solo a distanza di circa un’ora dal fatto dichiarava di essere disponibile ad effettuare il predetto test che gli agenti però non effettuavano) correttamente è stato ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, a nulla rilevando la disponibilità alla fine manifestata dall’imputato. Il reato infatti, sicuramente istantaneo, si perfeziona con il rifiuto dell’interessato e dunque nel momento in cui ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all’accertamento, lo stesso era perfezionato. Non rileva che l’imputato sia tornato sul posto ed abbia infine dichiarato una disponibilità a sottoporsi all’alcoltest, dal momento che non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato; e dal momento che comunque è del tutto giustificato che gli agenti abbiano ritenuto superfluo l’accertamento atteso che, dato il tempo trascorso ed essendosi l’imputato ripetutamente allontanato, avrebbe potuto facilmente essere ritenuto poco attendibile, ben essendo possibile che lo stesso fosse stato inquinato dal comportamento dello stesso imputato successivo al controllo iniziale“.
L’aver inizialmente rifiutato di sottoporsi al test di rito su invito degli agenti intervenuti, quindi, integra il reato previsto dalla normativa vigente anche qualora il soggetto, a distanza di pur breve tempo, manifesti successivamente la volontà di sottoporsi al controllo: la Corte di Cassazione, ritenendo il reato “a consumazione istantanea” (anche in virtù del possibile inquinamento successivo dell’accertamento), non lascia spazio al cosiddetto “ravvedimento operoso” che quindi non eviterà in alcun modo la successiva condanna.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per il testo della sentenza, si veda Altalex.
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