Buonasera, da ormai un mese mi trovo ristretto in regime di arresti domiciliari e tutte le persone a cui chiedo un consiglio mi danno risposte diverse. Vorrei sapere se, vista la mia condizione, posso parlare telefonicamente con persone che non sono della mia famiglia e se ci sono limiti di orario o soggetti per questo tipo di comunicazioni.
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo necessariamente partire dall’esame di quanto detta l’art. 284, comma 5, c.p.p. e cioè che “l’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare”. Cosa significa questo? Semplificando la questione, significa che chi si trova ristretto in regime di arresti domiciliari è “come se fosse detenuto in carcere”… con tutte le conseguenze del caso anche in tema di comunicazioni con l’esterno.
Normalmente, con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il Giudice competente “può imporre limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono” (art. 284, comma 2, c.p.p.): in linea di massima risultano essere indubbiamente consentite le comunicazioni con i familiari e con le persone conviventi, ma sarà l’esame del provvedimento di cui sopra che potrà far conoscere gli esatti limiti alla capacità di comunicazione dell’imputato.
Ove nel provvedimento non vi sia traccia specifica di autorizzazioni o divieti, peraltro, il consiglio è presentare un’istanza al Giudice competente affinché lo stesso si pronunci sull’eventuale autorizzazione, escludendo così ogni pericolo di ignare trasgressioni ai limiti imposti.
Sul medesimo argomento si veda anche “Arresti domiciliari? Niente Facebook” già pubblicato sul blog.
Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.