Con sentenza n. 12376 del 15.03.2013 la Sez. VI Penale della Corte di Cassazione ha deciso che “il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328 c.p., comma 1, si consuma con la violazione del suddetto obbligo – di reperibilità – e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento“. Il servizio di reperibilità, sempre a giudizio della Corte, “presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza. Su questi presupposti, concretandosi l’atto dovuto nell’obbligo di assicurare l’intervento nel luogo di cura, il sanitario non può sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza“.
Il medico di turno, quindi, una volta ricevuta una chiamata in reperibilità per un caso presente nella struttura ospedaliera di riferimento, non potrà sottrarsi ad essa e dovrà recarsi ivi nei tempi tecnici stabiliti per rispondere all’urgenza. Non vi sarà possibilità alcuna di sindacarne la legittimità a distanza e quindi non vi sarà possibilità di andare esenti da responsabilità in detta circostanza.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza si legga Altalex.
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