Escort e prostituzione: non è reato pubblicizzare annunci su siti web “promozionali”.

di | 31 luglio 2013

Con sentenza n. 20384 del 13.05.2013 la Sez. III Penale della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata per l’esclusione di responsabilità penale in capo a chi si occupi di gestire la mera pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in favore di soggetti dediti abitualmente alla prostituzione, e ciò qualora il servizio offerto non vada ad eccedere le normali tariffe previste per tale tipologia di attività pubblicitaria.

Nel testo integrale della sentenza, infatti, è ricordato come “muovendo dal punto fermo rappresentato dalla scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro … la Corte ha ritenuto di individuare il discrimina fra lecito e illecito nel passaggio da una prestazione di servizi cd. ordinari a quella che potremmo definire come la prestazione di un supporto aggiuntivo e personalizzato“. In assenza di questa personalizzazione e dedizione specifica alla cura dell’annuncio volta a rendere più allettante e appetibile l’annuncio, con interazione singola e specifica fra professionista e prostituta, non sarà quindi configurabile alcun reato in capo a chi si occupi di gestire, anche professionalmente, la promozione di attività di prostituzione attraverso normalissimi annunci anche su siti web dedicati.

Per un ottimo comento a firma di Simone Marani e per il testo della sentenza si veda Altalex e Penale.it

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