Con parere n. 03390/2013 del 18.07.2013 la Sez. I del Consiglio di Stato si è pronunciata sul caso di un cittadino che, richiesto regolarmente il porto d’armi, si era visto rigettare tale domanda a causa di una condanna penale risalente a ben 36 anni prima, considerata motivo ostativo al rilascio del porto d’armi.
In detto parere, il Consiglio di Stato rileva come “in sede di rilascio della licenza di porto d’armi, pur dovendosi considerare che l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, giustificato dalla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, nella valutazione delle posizioni soggettive dei privati non è possibile, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 del T.U.L.P.S., attribuire efficacia assolutamente ostativa a condotte che, per la loro distanza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di escludere in radice l’affidabilità attuale del soggetto che aspira al rilascio o al rinnovo della licenza del porto d’armi“.
In seguito a tale pronuncia, quindi, il soggetto richiedente si è visto finalmente riconosciuto il diritto ad ottenere la richiesta licenza.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Gerolamo Taras e per un’estesa verifica delle motivazioni sopra richiamate, si veda LeggiOggi.
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Buona sera ho un problema direi uguale alle sentenza ho 120 gg per fare ricorso al consiglio di stato posso mettermi in contatto con lei e valutare il ricorso sono in Sicilia può consigliarmi e eventualmente possiamo sentirci.grazie
buonasera.. per favore si metta in contatto con lo studio all’indirizzo email indicato nella pagina dei contatti.. grazie..