Invio di sms dal contenuto offensivo: può essere molestia (art. 660 c.p.)

di | 7 ottobre 2013

Con sentenza n. 2597 del 17.01.2013 la Sez. I Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di invio da parte di un soggetto di numero due sms dal contenuto offensivo nei confronti della persona offesa. Nelle motivazioni della sentenza, si può leggere come “il reato ex art. 660 c.p. punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l’ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa. Ne consegue che l’invio di due SMS dal contenuto offensivo ad una persona costituisce condotta idonea a recare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare. (Caso in cui la parte lesa riceveva un SMS dalla cognata dal seguente tenore: “è giusto che tu lo sappia, S. da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei l’unica a non saperlo, forse” e, successivamente, riceveva altro messaggio: “d’altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta”.)“.

A nulla sono valse le lagnanze dell’imputata secondo cui il reato di cui all’art. 660 c.p. non fosse configurabile stante la limitazione a solo due episodi di invio: da confermata ed ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, tale ipotesi delittuosa non da ritenersi configurabile solamente in caso di abituale ripetizione e, pertanto, è suscettibile di essere commessa anche con una sola azione, cui corrisponde un singolo episodio di disturbo o di molestia.

Per un ottimo articolo di commento a firma di Alessandro Quattrocchi e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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