Minacciare il vicino molesto di vendere la propria casa agli zingari non è reato.

di | 11 novembre 2013

Con sentenza n. 760 del 08.01.2013 la sez. V Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un inquilino che, all’esito di una riunione condominiale particolarmente agitata anche a causa dei continui scontri con un vicino che veniva considerato molesto a causa delle condotte rumorose e di disturbo poste in essere nell’incuria di quanto i vicini erano costretti a subire, minacciava il detto vicino molesto di vendere la propria casa agli zingari che avrebbero poi di certo reagito in maniera violenta qualora le molestie non fossero cessate.

Nella motivazione di detta sentenza si può leggere come “le frasi di cui all’imputazione erano state pronunciate all’esito di una riunione condominiale e nell’ambito di rapporti di vicinato esasperati dal fatto che il soggetto, abitando nell’appartamento sottostante a quello dell’imputato, continuamente protestava per i presunti rumori che il coinquilino produceva. Poteva dirsi che il comportamento dell’imputato non consistesse nella prospettazione di un male ingiusto ma di un evento paradossale quale quello della vendita della propria casa a degli zingari, per non sottostare al comportamento molesto del vicino. Difettava, dunque, la capacità, della frase proferita, di intimidire l’interlocutore, ossia di restringerne la libertà psichica, apparendo la stessa, più che altro, la ostentazione di un comportamento provocatorio finalizzato a prevenire un’azione illecita o inopportuna dell’altro“.

Per un ottimo articolo di commento a firma di Mirella Pocino e per il testo della sentenza, si veda Altalex.

Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.