Lavoro di pubblica utilità ammesso anche al di fuori della provincia di residenza dell’imputato.

di | 21 ottobre 2013

Con sentenza n. 179 del 05.07.2013 la Corte Costituzionale è andata a censurare l’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che «se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall’ambito della provincia in cui risiede».

Nelle motivazioni della detta sentenza, infatti, si può chiaramente leggere come venga rilevato che “nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui la funzione rieducativa della pena e la risocializzazione del condannato devono avvenire sulla base di criteri individualizzanti e non su rigidi automatismi. In particolare, si è affermato che «la finalità rieducativa della pena, stabilita dall’art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l’emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione» (sentenza n. 79 del 2007). Tali principi, benché riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie come quelle in esame, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. La previsione di un vincolo territoriale, privo di una adeguata giustificazione, può compromettere le finalità ora indicate, impedendo al giudice una efficace modulazione della pena e dissuadendo il condannato dall’intraprendere un percorso che avrebbe potuto consentirne l’emenda e la risocializzazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che «Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall’ambito della provincia in cui risiede»“.

Per un ottimo articolo a firma di Simone Marani e per il testo della sentenza, si veda Altalex.

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