Con sentenza n. 38034 del 17 settembre 2013 la Sezione III Penale della Corte di Cassazione ha rilevato come “l’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali“. Viene quindi ad essere integrata l’ipotesi punitiva di cui all’art. 727, comma 2, c.p. nella parte in cui viene considerato reato detenere un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze per l’animale; tutto ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nella richiamata recente Ordinanza Ministeriale in materia.
Importanti sono le motivazioni in fatto della sentenza, ove si legge che “il Collegio, dando sostanzialmente continuità al precedente orientamento, ritiene che il collare elettronico sia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività”.
Per un ottimo commento e per il testo integrale della sentenza, si legga il sito di FEDER F.I.D.A. (Federazione Italiana Diritti Animali Onlus).
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