Con sentenza n. 39860 del 25.09.2013 la Sezione I Penale della Corte di Cassazione ha confermato la corrente giurisprudenziale secondo cui “il reato di cui all’art. 2, comma secondo, d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sé emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto (Sez. 3, n. 9793 del 29/11/2006 – dep. 08/03/2007, Lucani, rv. 235820)“.
Nel caso di specie, relativo ad un soggetto che si era presentato ad una partita di hockey con una maglietta riportante il ritratto di Benito Mussolini ed alcune scritte di chiara matrice Fascista, la Suprema Corte ha “ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto anche del luogo di consumazione del fatto e dell’occasione in cui è stata posta in essere la condotta. In particolare, ha dato atto che l’essersi presentato esibendo la maglietta con le scritte ed i simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori dell’ideologia fascista nel contesto dello specifico incontro sportivo di hockey svoltosi in Alto Adige, notoriamente caratterizzato da contrasti delle opposte tifoserie, integra, la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge n. 205 del 1993 che richiama l’art. 3 della legge n. 654 del 1975”.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per il testo della sentenza, si veda Altalex.
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