Con sentenza n. 48229 del 13.12.2012 la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha osservato come “il manutentore che è consapevole del malfunzionamento di una caldaia, a causa della presenza di un componente non originale, non deve limitarsi a consigliare un uso limitato dell’apparecchio, ma deve impedirne l’uso, al fine di evitare il determinarsi di una situazione di pericolo per gli inquilini. Infatti, il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, nella specie perché dotata di un pressostato d’incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità per l’intossicazione cagionata da questa alle persone residenti nello stabile dove è posta; aggravato dall’abuso di fiducia insita nel contratto d’opera di manutenzione“.
Una volta accertata la sussistenza di anche un solo dubbio circa l’effettiva funzionalità dei componenti installati, infatti, il manutentore “avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzio-namento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell’abitazione. Lo stesso imputato, del resto, ammette di aver percepito il rischio insito nell’uso della caldaia, avendo affermato di essersi raccomandato di usare la caldaia il meno possibile: ciò che segnala la concreta acquisita consapevolezza da parte dello stesso che la caldaia (verosimilmente priva di un pressostato originale) avrebbe potuto cessare di funzionare correttamente. Costituiva, dunque, un preciso dovere dell’imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all’utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato”.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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