Omicidio colposo per morte del paziente se l’infermiere non appone le sponde al letto.

di | 2 dicembre 2013

Con la sentenza n. 21285 del 17.05.2013 la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata riconoscendo “la colpevolezza della imputata che, all’inizio del turno di servizio, constatata la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristico) era tenuta, in nome dell’obbligo di protezione su di lei gravante in ragione delle mansioni esercitate (è quindi della posizione di garanzia rivestita) ad adottare la suddetta misura volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili, non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l’Intervento del medico di guardia“.

Non valgono ad escludere detta riconosciuta responsabilità eventuali lagnanze circa il mancato controllo anche da parte di altri elementi del personale sanitario (la posizione di garanzia del singolo non può essere esclusa per il malcostume di altri) e/o rilievi sulla difficoltà di trattamento di paziente palesemente esagitato (tale situazione avrebbe dovuto essere trattata dal medico di guardia così da poter poi prendere ogni misura adeguata per la salvaguardia del paziente).

Per un ottimo articolo di commento a firma di Tiziana Rumi e per il testo della sentenza si veda Altalex.

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