Con la sentenza n. 28487 del 12 marzo 2013 la Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato) secondo cui “integra il reato di violenza privata, di cui all’art.610 c.p., la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa“.
Il comportamento del condomino che, sollecitato a rimuovere il blocco costituito (in questo caso) da un autoveicolo che ostruisce la libertà di accesso e/o uscita da un garage condominiale, limitando quindi la capacità di spostamento di un altro condomino, può integrare gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 610 c.p. (violenza privata) che prevede per l’appunto che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
Per un ottimo articolo di commento alla citata pronuncia della Corte di Cassazione si veda LeggiOggi.
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