Niente condanna in sede penale per chi beve alcolici all’aperto.

di | 13 gennaio 2014

Con la sentenza n. 44238 del 30 ottobre 2013 la Sezione Feriale della Corte di Cassazione Penale ha stabilito che “colui che beve all’aperto alcolici contenuti all’interno di una bottiglia di vetro, nonostante il divieto disposto da una ordinanza sindacale, non è passibile di denuncia ma solo, eventualmente, di una sanzione amministrativa”.

Nel caso specifico un uomo rinvenuto a bere alcolici all’interno di una bottiglia di vetro nonostante il divieto prescritto da una una specifica ordinanza sindacale in materia, dapprima condannato per il reato di cui all’art. 650 del Codice Penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”) proprio per la mancata osservanza di detta ordinanza, veniva successivamente assolto dal reato ascrittogli proprio perché la Corte di Cassazione  ha rilevato come “pur votata alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, l’ordinanza difetta dei necessari presupposti della contingibilità e urgenza, e tende per il suo contenuto a collocarsi nell’ambito dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale a norma dell’art. 650 c.p.”.

Per un ottimo articolo di commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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