Addebito della separazione se la moglie soffre di sindrome da “shopping compulsivo”.

di | 20 gennaio 2014

Con sentenza n. 25843/13 del 18.11.2013 la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ha stabilito che “E’ addebitabile alla moglie la separazione in presenza di una nevrosi caratteriale nota come sindrome da shopping compulsivo, caratterizzata da un impulso irrefrenabile all’acquisto. Il disturbo mentale non aveva escluso la capacità di intendere e di volere e quindi l’imputabilità, pertanto può essere dichiarata la violazione dei doveri matrimoniali ai sensi dell’art. 143 c.c. con conseguente perdita del diritto al mantenimento“.

Nel caso di specie, in sede di procedimento per separazione dei coniugi, su richiesta della difesa del marito veniva espletata C.T.U. medica sulla persona della moglie all’esito della quale la donna risultava affetta da una nevrosi caratteriale repressa tipica della “sindrome da shopping compulsivo” caratterizzato da un impulso irrefrenabile all’acquisto la quale, tuttavia, non escludeva la capacità di intendere  e volere della stessa. La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto che il comportamento del coniuge che utilizzi denaro sottraendo, così, risorse alla famiglia per acquisti personali ingiustificabili costituisca violazione del dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia di cui all’art. 143 c.c. e che, pertanto, detto comportamento costituisca causa di addebito della separazione.

Per un ottimo commento a firma di Giuseppina Vassallo e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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