Con ordinanza n. 25128 del o8.11.2013 la Corte di Cassazione, Sezione IV-T, ha stabilito che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata“.
Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale eccependo vizi attinenti al procedimento di notifica della stessa. La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto come le operazioni compiute dall’agente postale siano assistite da valenza probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. e, pertanto, nel caso in cui il contribuente intenda contestare la notifica della cartella dovrà, necessariamente, avviare il procedimento noto come “querela di falso” volto, appunto, a far venire meno la valenza probatoria della dichiarazione del postino.
Per un ottimo commento a firma di Matteo Sances e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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