Con la sentenza n. 1701 del 16 gennaio 2014 la Sezione V Penale della Corte di Cassazione è andata ad intervenire su di un punto molto discusso in merito al momento ed alle modalità di consumazione del reato di furto, qualora commesso asportando merce presente all’interno di un supermercato: il più recente orientamento (portato tra le altre dalla sentenza n. 7042 del 20 dicembre 2010 – Sez. V Penale) che potremmo definire “garantista”, infatti, di certo già il momento della consumazione al momento del superamento della barriera esterna costituita dalle casse di pagamento, ma disponeva anche che qualora il reo fosse già stato sorpreso anche a mezzo di sistema di video sorveglianza a sottrarre ed occultare un oggetto, “allorché l’avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l’azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può ritenersi consumato neanche con l’occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell’offeso”.
Con la nuova pronuncia, invece, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento “garantista” ritornando a pronunciarsi nel solco dell’orientamento più rigoroso, prevedendo che “commette furto consumato, e non solo tentato, colui il quale preleva merci dai banconi del supermercato e passi le casse senza averle pagate, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza“.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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