Con la sentenza n. 45514 del 12 novembre 2013 la Sez. IV Penale della Corte di Cassazione è intervenuta su di un punto molto dibattuto in merito alla legittimità dei controlli con “alcoltest” in caso di veicolo trovato già fermo e non già arrestato da momento di marcia certa (ad es. posto di blocco).
Nella citata pronuncia, infatti, si legge come “la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva. A tal proposito la giurisprudenza ha più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione. Di conseguenza è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto“.
In conseguenza di ciò, quindi, il reato di guida in stato di ebbrezza potrebbe ben essere riconosciuto come consumato anche in caso di controllo effettuato su soggetto ritrovato al posto di guida su veicolo già fermo al bordo della carreggiata o in apposito spazio di fermata: la sosta, rileva la Corte di Cassazione, è niente meno che una fase della circolazione. Legittimo quindi procedere all’accertamento a mezzo di alcoltest e validi gli eventuali risultati di tale controllo ai fini della punibilità del soggetto.
Per un ottimo articolo a firma di Filippo Lombardi e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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