Non risponde di “appropriazione indebita” il cliente che trattiene le somme ricevute dall’assicurazione senza pagare l’avvocato.

di | 24 marzo 2014

Con ordinanza del 10 dicembre 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Salerno, rifacendosi ad una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale del maggio 2011 in materia di somme trattenute dal cliente nell’ambito di un procedimento civile, si è pronunciato stabilendo che “non risponde di appropriazione indebita l’assicurato che trattenga la somma liquidata in proprio favore dalla compagnia assicuratrice, a titolo di rifusione delle spese legali, e che rifiuti di consegnarle al proprio avvocato“.

Secondo il detto Magistrato, infatti, il solo fatto che le somme liquidate dall’assicurazione vengano indicate come destinate a “spese di patrocinio” non integra la costituzione di un vincolo di esigibilità diretta di dette somme da parte del professionista: tali somme, infatti, vengono liquidate sempre e comunque in favore della parte che, solo successivamente, ha il dovere derivante dal rapporto di mandato di retribuire il professionista per l’assistenza prestata. Ciò, però, non facendo sorgere alcuna responsabilità di tipo “penale” in capo al cliente che, ricevute tali somme, decida indebitamente di trattenerle e non risarcire il professionista.

Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

Per informazioni, pareri o consulenze, potete contattare senza impegno il nostro STUDIO LEGALE.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.