Con la sentenza n. 5467 del 04.02.2014 la Sezione III Penale della Corte di Cassazione ha rilevato come “in tema di reati finanziari non costituisce forza maggiore, tale da escludere il dolo, il fatto che l’impresa versi in una situazione di crisi finanziaria. Infatti, il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute è collegato con quello della erogazione degli emolumenti ai collaboratori: ogni qualvolta il sostituto d’imposta effettua tali erogazioni, insorge, quindi, a suo carico l’obbligo di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta“, assestando un grave colpo alle speranze di tutte quelle imprese in crisi che, spesso forzatamente a causa della situazione di grave difficoltà in cui si trovano, non hanno la possibilità di adempiere all’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzioni dei dipendenti a favore dell’INPS.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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