Con sentenza n. 6384 del 11.02.2014 la Sezione III Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di estendere la contestazione di “stalking” (atti persecutori, art. 612 bis c.p.) anche a fatti commessi dall’ex coniuge in caso di situazioni di conflitto derivanti dalla separazione. Nella massima della citata sentenza, infatti, si può leggere come “la presenza di uno stato di conflittualità tra ex coniugi non impedisce di configurare la fattispecie di atti persecutori, qualora sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Pertanto, il notevole flusso telefonico, dal contenuto minaccioso, proveniente dall’ex coniuge ai danni dell’altro è sicuramente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico e appare assai rilevante, tanto più che l’art. 612 bis, al secondo comma, prevede come aggravante proprio l’esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti“.
Anche la condotta limitata al tentativo di contatto telefonico, qualora in essa sia configurabile un’ipotesi delittuosa tale da ingenerare nella vittima quello stato di ansia e/o paura essenziali per la contestazione in esame, può essere fondante di una pronuncia di colpevolezza nei limiti sopra delineati dalla Corte.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani, oltre che per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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