Con la sentenza n. 38690 del 19.09.2013 la Sezione V Penale della Corte di Cassazione ha osservato come “lo stalker che provoca anche lesioni personali alla vittima subisce, comunque, il processo per questo secondo reato anche nel caso in cui la persona offesa abbia ritirato la querela e tale remissione sia stata accettata. Nel caso di reato di stalking, art. 612 bis c.p., e di lesioni, infatti, se la vittima – persona offesa – rimette la querela per il primo reato, ciò non ferma la procedibilità per il secondo, essendo azione d’ufficio”.
Qualora, quindi, nello sviluppo delle condotte persecutorie proprie del reato di stalking si dovessero inserire anche delle lesioni (reato di cui agli articoli 582 e585 c.p. in relazione all’articolo 576 n. 5.1. c.p.) quest’ultime non verrebbero travolte dall’eventuale remissione della querela da parte della persona offesa, essendo reato procedibile d’ufficio e quindi sottratto alla logica della remissione/accettazione. In motivazione di sentenza, infatti, si legge chiaramente come “se, dunque, si assume la prospettiva dell’interesse avuto di mira dal legislatore, che è, in definitiva, quello di assicurare una protezione più intensa del bene giuridico tutelato dall’art. 582 c.p., quando esso sia aggredito con modalità particolarmente gravi ed odiose, appare evidente che l’intervenuta remissione di querela renderà senza dubbio non perseguibile il delitto di atti persecutori (ad eccezione, non a caso, dell’ipotesi, procedibile d’ufficio, prevista dall’art. 612 bis c.p., u.c., in cui “il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”), ma non può incidere in nessun modo sulla perseguibilità di un reato, che, in quanto aggravato secondo una delle modalità richiamate dall’art. 585 c.p., comma 1, il legislatore ha voluto venisse sottratta al potere dispositivo della persona offesa”.
Per un ottimo articolo di commento a firma di Manuela Rinaldi e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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