Con la sentenza n. 660 del 10.01.2014 la Sezione V Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto in capo al medico ginecologo, che ha rinviato senza opportuni controlli un intervento chirurgico urgente, la responsabilità penale per quanto derivato da tale omissione.
In motivazione di sentenza, infatti, si può leggere come “è legittima l’attribuzione al primario del reparto di ginecologia della responsabilità per condotta omissiva rispetto all’effettuazione di un taglio cesareo rinviato dopo essere stato programmato urgentemente, cagionando in tal modo per negligenza l’interruzione della gravidanza della paziente. La condotta omissiva è infatti individuata nell’omessa esecuzione dell’intervento nella data per la quale lo stesso era stato programmato, disponendo al contrario un rinvio che non impediva la successiva cessazione della vita del feto. Tanto esclude che il rinvio dell’operazione, oltretutto non accompagnato da un monitoraggio cardiografico della paziente, possa essere considerato conforme a buone pratiche in quanto, nel momento in cui il feto cessava di vivere la notte seguente alla giornata programmata per il taglio cesareo, è evidente che tale intervento fosse l’unico idoneo ad impedire l’evento letale. E’ quindi inapplicabile, nel caso specifico, l’esimente, ai sensi del sopravvenuto art. 3, L. n. 189 del 2012, in casi di colpa lieve nell’osservanza di linee guida riconosciute, in quanto la condotta ascritta al medico non può assolutamente essere ritenuta come connotata da colpa lieve, nelle concrete circostanze della vicenda”.
Non viene quindi in aiuto del medico che compia determinati atti omissivi del proprio servizio l’esimente di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 che esclude la responsabilità penale per colpa lieve dell’esercente la professione sanitaria.
Per un ottimo commento a firma di Simone Marani e per la massima ed il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.
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