Con sentenza n. 11414 del 22.05.2014 la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, ha statuito che: “l’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1.999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio“.
Nel caso di specie la madre di una ragazza, specializzanda in medicina, ricorreva contro la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza e confermata in Appello, con cui veniva negato il mantenimento alla giovane ed a carico del padre, in quanto quest’ultima veniva ritenuta economicamente autosufficiente pur non priva di reddito stante la percezione di compenso derivante dall’attività di specializzazione intrapresa. La ricorrente sosteneva che gli emolumenti percepiti dalla figlia oltre ad avere durata temporanea non costituissero verie propri redditi bensì fossero equiparabili alle borse di studio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’autosufficienza economica viene raggiunta tramite la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nonché alle normali condizioni di mercato. Il contratto di specializzazione non si esaurisce nell’approfondimento culturale, ma contiene prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, con obbligo per lo Stato di adeguata remunerazione assicurando, così, autosufficienza economica allo specializzando. Detta autosufficienza non trova alcun ostacolo, inoltre, nella precarietà della condizione in quanto il numero chiuso delle specializzazioni assicura concrete prospettive di impiego.
Per un ottimo commento sull’argomento a firma di Giuseppina Vassallo e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.
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