Con ordinanza n. 2539 del 05.02.2014 la Corte di Cassazione, Sezione IV Civile, ha statuito come “la relazione extra-coniugale e l’allontanamento dalla casa familiare non costituiscono di per sé motivi di addebito se risulti, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto“.
Nel caso in esame la moglie ricorreva contro il provvedimento emesso in sede di separazione dal Tribunale di primo grado, confermato poi in Appello, con cui veniva negato al marito l’addebito della separazione nonostante quest’ultimo avesse abbandonato il tetto coniugale per inziare una nuova vita assieme alla propria amante con cui, già in epoca precedente, intratteneva una stabile relazione extra coniugale. Dall’istruttoria espletata e dalle dichiarazioni dei testi escussi era emerso come la coppia, a far data dalla nascita del proprio figlio, non avesse più avuto rapporti intimi rendendo, così, intollerabile la convivenza. La Corte di Cassazione dopo aver in primo luogo affermato come l’obbligo di fedeltà coniugale costituisca oggetto di una norma di condotta imperativa la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la separazione personale, con addebito al coniuge infedele, così come per l’abbandono del tetto coniugale il quale ovviamente, rende impossibile la prosecuzione della convivenza, ha statuito come tali violazioni diventino irrilevanti ai fini dell’addebito se, attraverso un attento esame del comportamento di entrambi i coniugi, non si ravvisi alcun nesso di causalità tra le stesse e la crisi dell’unione matrimoniale ovvero ogniqualvolta in cui l’unione matrimoniale, per motivi precedenti ed indipendenti dal tradimento o dall’allontanamento dalla casa familiare, sia già irrimediabilmente incrinata e ridotta ad una mera convivenza formale.
Per un ottimo commento a firma di Giuseppina Vassallo e per il testo integrale dell’ordinanza si veda Altalex.
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