Automobilista esce di strada a causa di una buca piena d’acqua: il Comune è responsabile e paga i danni.

di | 22 settembre 2014

Con sentenza n. 3793 del 18.02.2014 la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, ha statuito come “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 c.c. dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze“.

Nel caso in esame un’automobilista ricorreva avverso la sentenza d’appello con cui le veniva negato il risarcimento per i danni subiti a seguito dell’incidente stradale causato da una buca non segnalata e ricolma d’acqua. La Corte d’Apello aveva negato alla stessa ogni risarcimento in quanto, ai sensi dell’art 2043 c.c. in tema di resposanbilità extracontrattaule, la vittima dell’incidente non avrebbe adempiuto all’onere della prova sulla stessa incombente in merito alla dimostrazione dell’esistenza dell’insidia o del trabocchetto. La Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto come la responsabilità dell’Ente proprietario di una strada aperta al pubblico sia da inquadrare nella differente fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia ovvero dalle cose su cui lo stesso esercita un effettivo potere, inteso quale disponibilità giuridica e materiale, unitamente al correlativo potere di porre potenzialmente in essere interventi sulla cosa stessa al fine di impedire le conseguenze dannose di un’eventuale situazione di pericolo insita o determinatasi nella cosa stessa.

La suddetta fattispecie normativa comporta una presunzione di responsabilità oggettiva in capo al custode in base alla quale colui che ha subito un danno dovrà limitarsi a provare il danno e la sua derivazione causale dalla cosa, non essendo necessaria alcuna prova in ordine alla condotta tenuta dal custode stesso mentre il custode, ai fini di esonerarsi da qualsiasi responsabilità dovrà necessariamente provare l’esistenza del cd. caso fortuito oppure la ricorrenza di altri fattori esterni ed incontrollabili quali la condotta della stessa vittima che omette le normali cautele esigibili in situazioni analoghe determinando, così, l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene custodia il danno. Il caso fortuito, tuttavia secondo la Corte, ricorre solamente quando ricorra un fattore esterno imprevisto ed imprevedibile nonché impossibile da eliminare o, per lo meno, da segnalare con la dovuta ordinaria diligenza cosa che non è stata ritenuta sussistere nel caso in esame. Considerato, quindi, come il Comune sia ritenuto oggettivamente responsabile dei danni arrecati all’automobilista dalle proprie strade, va da sé che sarà tenuto al relativo risarcimento senza che nessuno specifico onere della prova in tal senso venga assolto dal danneggiato.

Per un ottimo commento a firma di Elisa Ghizzi e per il testo integrale della sentenza si veda Altalex.

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