Il regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità estingue il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis, C.d.S.)

di | 28 luglio 2014

Con sentenza n. 50909 del 17.12.2013 la Sezione I Penale della Corte di Cassazione è andata a pronunciarsi su di un aspetto di rilevante importanza in merito al trattamento riservato alle varie tipologie di lavoro di pubblica utilità previste attualmente come sostitutive della pena inflitta in caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Se da una parte il C.d.S. all’art. 186, comma 9-bis, indica una chiara preferenza per il lavoro svolto in ambito di sicurezza ed educazione stradale, è anche vero dall’altra parte che una diversa tipologia di lavoro di pibblica utilità può comunque essere idoneo a produrre i medesimi effetti estintivi del reato; nella motivazione della sentenza sopra richiamata, infatti, la Corte di Cassazione osserva come “attesa la ratio dell’istituto in esame non è logico considerare tamquam non esset il lavoro svolto sol perché compiuto in un campo diverso da quello a cui avrebbe dovuto essere avviato, secondo il provvedimento del giudice. Ad opinare in tale senso induce del resto la flessibilità di cui è permeato il testo della previsione normativa in discorso, che nell’ultima parte del c. 9 bis dell’art. 186 CdS configura le ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rimettendo al giudice la valutazione, tenendo conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione; tale impostazione impone di bandire qualsivoglia tipo di automatismo e quindi, a fortiori, preclude di sottovalutare, fino al punto da annullarne gli effetti, la portata di un lavoro comunque prestato regolarmente, seppure non nel campo che era stato indicato nella sentenza di cognizione”.

La Corte di Cassazione, commentando in chiusura, toglie ogni ulteriore dubbio sulla validità del lavoro di pubblica utilità comunque adeguatamente svolto rilevando come sarebbe “irragionevole ritenere che il lavoro di pubblica utilità comunque svolto con diligenza, non possa fare godere all’interessato i vantaggi ricollegati al positivo svolgimento di tale incombente, sol perché fatto svolgere al di fuori del campo indicato in via prioritario nella previsione normativa“.

Per un ottimo commento a firma di Luigi Del Giudice e per il testo integrale della sentenza, si veda Altalex.

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